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56 resultados encontrados para ""

  • COMMISSIONE SCUOLA APEI | apei

    COMISSÃO NACIONAL DA ESCOLA DA APEI EDUCAÇÃO NA ESCOLA A COMISSÃO ESCOLAR DA APEI TÊM A TAREFA DE EXAMINAR AS PROPOSTAS DO GOVERNO, DIÁLOGO COM AS COMISSÕES PARLAMENTARES, FAZER PROPOSTAS AO CONSELHO NACIONAL DA APEI, CONSTRUIR ALIANÇAS E SER ÓRGÃO CONSULTIVO E PROPOSITIVO PARA TODAS AS AÇÕES RELATIVAS À ESCOLA E AOS PROFISSIONAIS SOCIOPEDAGÓGICOS DA ESCOLA ESCOLA. A COMISSÃO ESCOLAR DA APEI TRABALHA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO COM O MIUR ATRAVÉS DA RELATIVA MESA TÉCNICA MINISTERIAL E DA COORDENAÇÃO PREVISTA PELO PONTO 9 DO "DECRETO DE APOIO" ENTRE USR E ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS PARA A ABERTURA DO ESCOLAS SEGURAS TAMBÉM APROVEITAM O APOIO PEDAGÓGICO-EDUCATIVO. PEDAGOGISTAS E EDUCADORES SOCIOPEDAGÓGICOS PROFISSIONAIS NA ESCOLA DIRETRIZES DA APEI Pedagogistas e Educadores são profissionais com habilidades científicas e metodológicas precisas que intervêm no processo natural de crescimento e desenvolvimento da pessoa, com vistas à educação permanente; desempenham um papel fundamental na prevenção educacional primária. PROTOCOLO MIUR E ASSOCIAÇÕES Memorando de entendimento com as associações de pedagogos e educadores. Memorando de Entendimento Ativação de projetos de promoção da educação para a convivência cívica, social e solidária como parte integrante da oferta formativa assinada pelo MI e pelas associações de pedagogos e educadores. CIRCULAR DO DECRETO DE APOIO DO MIUR Serviços profissionais específicos para apoio e assistência pedagógico a ser dirigido em particular às alunas, bem como ao pessoal da escola. PROTOCOLO DE INÍCIO DO ANO ESCOLAR A atenção à saúde e o apoio psicológico e pedagógico-pedagógico aos funcionários e alunos da escola é uma medida de precaução indispensável para uma correta gestão do ano letivo. COMUNICAÇÃO DA APEI ÀS ESCOLAS Nota informativa APEI - Serviços profissionais de apoio e assistência pedagógica: Medidas para promover a atividade didática e recuperar as habilidades e sociabilidade de alunas e alunas na emergência do Covid-19. DECRETO DE APOIO Decreto de Apoio - Art. 31 e Circular Ministerial - Serviços profissionais de apoio e assistência pedagógica. MONITOR 440 Monitor440 apelos atribuíveis às ações previstas pelo Protocolo MIUR-Associações em particular no que diz respeito à luta contra a pobreza educativa. PROPOSTA OPERACIONAL APEI Fac-símile Aviso de seleção (com base nas qualificações e experiência) de pessoal especializado interno/externo para a atribuição do nº. 2 trabalhos de trabalho intelectual do Pedagogo e do Educador Profissional Sócio-pedagógico no âmbito das actividades de apoio/apoio pedagógico e pedagógico a alunos, professores e famílias.

  • Attestazione di Qualità professionale APEI

    L'APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani è iscritta nell'elenco del Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, come associazione che rilascia l'Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale dei Servizi offerti dai Soci. A APEI está inscrita na lista do Ministério do Desenvolvimento Económico CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE E QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS (Lei nº 4 de 2013) Certificação de qualidade dos serviços de pedagogos e educadores Garantia para usuários, oportunidades para profissionais De acordo com o art. 7 e 8 da Lei de 14 de Janeiro de 2013, n. 4º, a APEI autoriza anualmente os associados a utilizarem a referência à filiação na associação como marca ou atestado de qualidade e qualificação profissional dos seus serviços, certificando: a inscrição regular do profissional na Associação; os requisitos necessários para fazer parte da associação e o cumprimento do Código de Ética; os padrões qualitativos e de qualificação profissional que os associados devem cumprir no exercício da sua atividade profissional para se manterem na Associação; as garantias prestadas pela Associação aos utilizadores. e, portanto, a posse das competências específicas para atuar como Educador e/ou Pedagogo. Regulamento Solicitar Certificação

  • ASSICURAZIONE PROFESSIONALE | APEI - Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici

    Assicurazione professionale Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici. SEGURO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL A APEI oferece a todos os sócios em situação regular com os sócios a possibilidade de subscrever uma cobertura de seguro de responsabilidade civil perante terceiros ligado à atividade de educador profissional pedagogo e sociopedagógico graças a um acordo com a reconhecida seguradora "Assimoco" a um preço exclusivo de € 80,00 por ano. Será suficiente a apresentação do certificado de registro da Apei no momento da estipulação do seguro para ter direito à tarifa com desconto. Para informações: Dr. Gianvincenzo Nicodemo Telefone: 3515674449 Contacte-nos no Fb

  • Convegno Apei Puglia | apei

    Conferência da Apúlia Apúlia

  • NEWS APEI

    APEI NEWS NOTIZIE ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NOTÍCIAS

  • STATUTO APEI

    ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI APEI ATO CONSTITUTIVO E ESTATUTO DA APEI ATTO COSTITUTIVO APEI 2007 STATUTO APEI (Approvato dall'Assemblea Nazionale il 6 Aprile 2019 REGULAMENTOS

  • AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE APEI | apei

    Area dedicata alla formazione a distanza (FAD) dell'APEI Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA APEI ACESSE A PLATAFORMA DE TREINAMENTO DE MEMBROS DA APEI Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani Reproduzir vídeo Compartilhar Canal inteiro Esse vídeo Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copiar link Link copiado Reproduzindo agora APEI Puglia "Il giudice onorario nel Tribunale per i Minorenni. La prospettiva Pedagogica 00:00 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Come si presenta la domanda di iscrizione in albo in Campania? 01:11:42 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora APEI MARCHE: Contributo al disegno di legge sull'Educazione alla relazione e ai sentimenti 42:02 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Ddl Assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Come andrà a finire 01:24:46 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora APEI TOSCANA - Confronto sul DDL Aloisio "Educazione ai sentimenti e alla relazione" 01:16:59 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Un disegno di legge sull'educazione all'affettività 01:08:45 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora APEI 51:41 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora AI SENTIMENTI SI EDUCA Riflessioni sul nuovo DDL "Educazione alla Relazione e ai Sentimenti" 01:41:27 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora La prevenzione educativa primaria: ruoli e funzioni dell’Unità regionale di Pedagogia Scolastica 02:56:44 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Educatori e pedagogisti: la libera professione - 11 febbraio 2025 01:15:19 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Assistenza all'autonomia e alla comunicazione, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori 01:01:34 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Ordine dei Pedagogisti e degli Educatori in LIGURIA: tutte le novità 46:04 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora INFO POINT APEI SICILIA LEGGE FINANZIARIA 2025 51:07 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora INFO POINT LEGGE FINANZIARIA EMILIA-ROMAGNA 48:14 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora A che punto è l'istituzione dell'ordine? 01:02:49 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Legge di bilancio 2025. Quali interventi in materia di educazione? 51:10 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO 00:00 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora CONCORSO FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO 00:00 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora DIRETTA STREAMING APEI 00:00 Reproduzir vídeo Reproduzindo agora Pedagogiste/i ed Educatori/ci di tutta Italia ... Buon Natale e felice Anno Nuovo! 34:26 Reproduzir vídeo

  • REGISTRO NAZIONALE PEDAGOGISTI EDUCATORI APEI

    ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI REGISTRO NACIONAL DE EDUCADORES E PEDAGOGISTAS DA APEI Cadastro de profissionais, membros da Apei, dividido em duas seções: “Profissionais Educadores Sócio Pedagogici” e “Pedagogisti”. Todos os membros, pedagogos ou educadores que, à data da publicação do Registo (duas vezes por ano), estiverem em conformidade com a Filiação constarão automaticamente neste registo. CADASTRO DE EDUCADORES PEDAGOGISTAS DA APEI 2019 De acordo com o art. 7 e 8 da Lei de 14 de Janeiro de 2013, n. 4, a API autoriza anualmente os associados a utilizarem a referência de filiação à associação como marca registrada ou certificado de qualidade de seus serviços profissionais, certificando: a inscrição regular do profissional na Associação; os requisitos necessários para fazer parte da associação e o cumprimento do Código de Ética; os padrões qualitativos e de qualificação profissional que os associados devem cumprir no exercício da sua atividade profissional para se manterem na Associação; as garantias prestadas pela Associação aos utilizadores. e, portanto, a posse de competências específicas para atuar como Profissional Educador Sócio-Pedagógico e/ou Pedagogo nos termos do art. Grama. 205/2017. Dimissioni da Socio/a

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

    L'APEI è l'Associazione nazionale di categoria dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici Italiani e ne promuove il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo, opera ai sensi della Legge n. 4/2013, è inserita negli elenchi del MISE per il rilascio dell'Attestazione di Qualità Associação de Pedagogistas e Educadores Italianos Associação de Pedagogistas e Educadores Italianos ASSOCIADOS A APEI é a associação profissional que reúne Pedagogistas e educadores sociopedagógicos profissionais de toda a Itália para promover seu papel profissional em todos os ambientes de trabalho e trabalhar de acordo com a Lei 4/2013. Foi criado em 2007 e ao longo dos anos tem-se distinguido pelo seu empenho político/profissional que visa o reconhecimento legislativo das profissões educativas . Participou na elaboração do DdL 2443 (Iori) e contribuiu concretamente para a aprovação da Lei 205/17 e da Lei 145/18 que introduzem a disciplina das profissões de Pedagogo e Educador Sociopedagógico Profissional definindo as áreas de trabalho. Cadastrada no MISE, ela pode emitir um certificado de qualidade dos serviços oferecidos. Quem nós somos Nossa História e nossos objetivos para o futuro da Pedagogia. Membros Lista membros e do Cadastro Nacional de Pedagogistas e Educadores da APEI. Associados APEI: uma aliança valiosa para sua profissão. Comissões Espaços de análise, estudo e reflexão sobre as principais áreas de trabalho Profissão Leis, áreas de trabalho e competências profissionais. Atualizar Área dedicada à atualização profissional dos sócios Atividades Eventos e workshops para partilha e crescimento profissional. Contatos Entre em contato com a Associação e encontrar locais territorial.

  • Bilanci annuali APEI

    Bilanci Annuali dell'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani. Associazione nazionale di categoria ai sensi della Legge 4/2013. SALDO ANUAL BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 ORÇAMENTO 2019 ORÇAMENTO 2018 DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 2017

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