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  • APEI CONTATTI

    WWW.PORTALEAPEI.NET, CONTATTARE L'APEI ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI Contate-Nos Para contactar a Associação de Pedagogos e Educadores Italianos é possível consultar nos seguintes endereços: Celular: 329.7309309 E.mail: presid@apei.it Correio em papel: Ao Presidente da Associação de Pedagogistas e Educadores Italianos Via Ferrata Linha 57/2 90046 Monreale (PA)

  • APEI Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

    L'APEI è l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani che accoglie tra i propri iscritti Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti ai sensi della Legge 205/2017. Associação A Associação de Pedagogistas e Educadores Italianos reúne profissionais da educação de serviços públicos e privados e opera de acordo com a Lei 4/2013. Objetivo: atividade de política - proteção sindical da categoria; promoção do trabalhador autonomo pedagogos e educadores; estudo aprofundado e pesquisa científica no domínio da educação, formação e educação; defesa do consumidor e garantia de transparência do mercado de serviços profissionais. A APEI, como todas as associações profissionais, pode emitir aos seus membros, mediante as devidas verificações, sob a responsabilidade do seu representante legal, uma certidão relativa a: a) a inscrição regular do profissional na associação; b) os requisitos necessários à participação na própria associação; c) os padrões de qualidade e qualificação profissional que os membros são obrigados a cumprir no exercício da sua actividade profissional para manterem a sua filiação na associação; d) as garantias prestadas pela associação ao utilizador, incluindo a ativação do contador referido no art. 2, parágrafo 4; e) qualquer posse da apólice de seguro de responsabilidade profissional estipulada pelo profissional; f) a eventual posse pelo profissional registrado de certificado, expedido por órgão credenciado, referente ao atendimento à norma técnica UNI.

  • UTENTI | apei

    Pagina APEI dedicata alla tutela degli utenti. Sportello di garanzia dell'utente dei servizi prestati da Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici Helpdesk para a proteção dos usuários Garantias para usuários Apei pela qualidade dos serviços oferecidos por pedagogos e educadores profissionais e pela proteção dos usuários A Apei tem o compromisso de proteger os usuários de pedagogos e educadores de qualquer comportamento incorreto dos Pedagogos e Educadores. Escolha como consultor, colaborador ou funcionário um pedagogo ou um educador inscrito na Associação de Pedagogistas e Educadores Italianos significa escolher um profissional que tenha decidiu aderir a um código de ética preciso, que é monitorado pela Associação de Pedagogistas e Educadores Italianos. É possível verificar se um profissional é realmente membro da Apei consultando a lista de membros da Associação de Pedagogistas e Educadores Italianos. Além disso, para garantir que os membros da Apei respeitem o código de ética, a associação adotou um balcão de proteção do usuário - cliente, com a função de informar o usuário - cliente sobre as atividades do pedagogo, prestar informações e iniciar a investigação sobre denúncias de infração ao código de ética. A Apei, sempre com o objetivo de garantir o relacionamento entre associados e usuários, clientes e empregadores, decidiu dotar-se de um sistema de certificação das competências profissionais do pedagogo e educador. Operar para a verificação de padrões a qualidade do trabalho dos pedagogos e educadores associados é do interesse de todos: permite que os usuários entrem em contato com profissionais cadastrados na associação e pedagogos e educadores com confiança, para ter certeza de que você está em uma lista dos profissionais certos. Por esta razão, os membros da Apei podem solicitar a certificação de competências profissionais: um documento que certifica que o caminho do pedagogo ou educador individual é um caminho de qualidade, tanto ao nível da formação como da actividade desenvolvida. Se procura um profissional da educação como consultor, colaborador ou funcionário, certifique-se de que possui uma certificação profissional relativa ao setor de atividade para o qual o seu trabalho é exigido.

  • Chi siamo2 | apei

    Eu sou um título. Clique aqui para me editar Eu sou um parágrafo. Clique aqui para adicionar seu próprio texto e editar-me. É fácil. Basta clicar em “Editar texto” ou clicar duas vezes em mim para adicionar seu próprio conteúdo e fazer alterações na fonte. Sinta-se à vontade para me arrastar e soltar onde quiser em sua página. Sou um ótimo lugar para você contar uma história e deixar seus usuários saberem um pouco mais sobre você. Este é um ótimo espaço para escrever textos longos sobre sua empresa e seus serviços. Você pode usar este espaço para entrar em um pouco mais de detalhes sobre sua empresa. Fale sobre sua equipe e quais serviços você oferece. Conte aos seus visitantes a história de como você teve a ideia para o seu negócio e o que o diferencia de seus concorrentes. Faça sua empresa se destacar e mostre aos seus visitantes quem você é. Dica: Adicione sua própria imagem clicando duas vezes na imagem e clicando em Alterar imagem.

  • NEWS APEI

    APEI NEWS NOTIZIE ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NOTÍCIAS

  • STATUTO APEI

    ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI APEI ATO CONSTITUTIVO E ESTATUTO DA APEI ATTO COSTITUTIVO APEI 2007 STATUTO APEI (Approvato dall'Assemblea Nazionale il 6 Aprile 2019 REGULAMENTOS

  • APEI MULTIMEDIA

    Apei, Associazione pedagogisti educatori italiani. Video, Foto, Documenti APEImultimídia Apúlia Apúlia Videoconferência Videoconferência Apei Cagliari

  • Convegno Apei Puglia | apei

    Conferência da Apúlia Apúlia

  • PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei

    Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • CONVENZIONI UNIVERSITA' | APEI

    Convenzione APEI - UNIVERSITA' per la promozione della formazione/aggiornamento professionale permanente dei soci. CURSOS PEDAGÓGICOS DA CONVENÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TELEMÁTICA A API assinou uma CONVENÇÃO com a "UNIPEGASO", instituição credenciada como ponto de informação para diversos Universidade Telemática que permite a todos os MEMBROS da APEI em situação regular com a Filiação obter matrícula em cursos da CAMPO PEDAGÓGICA com desconto de até 50%. Objeto do Contrato: O objeto deste convênio é a inscrição de disciplinas pertencentes à Associação APEI aos cursos promovidos pela "UNIPEGASO", órgão credenciado como ponto de informação para universidades telemáticas. A oferta educacional universitária coberta por este contrato está listada abaixo: • ALFO267 - Curso intensivo de qualificação para o exercício da profissão de educador profissional sociopedagógico (curso válido nos termos da lei 205/2017, n.ºs 594-601, referente à nova figura do educador profissional sociopedagógico). • CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA EDUCACIONAL: o Licenciatura em Ciências da Educação e Formação; o Mestrado de dois anos em Ciências Pedagógicas. Membros em situação regular com a Associação podem enviar um e-mail para obter informações para: presid@apei.it convenzione.PDF domanda_ALFO267.pdf CONVENZIONE APEI-FORMAZIONE 3.0 - UNIVERSITA' TELEMATICHE

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