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- ASSICURAZIONE PROFESSIONALE | APEI - Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici
Assicurazione professionale Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici. PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE The APEI offers all members in good standing with the membership the possibility of taking out insurance coverage for civil liability towards third parties connected with the activity of Pedagoist and socio-pedagogical professional educator thanks to an agreement with the recognized insurance company "Assimoco" at an exclusive price of € 80.00 per year. It will be sufficient to present the Apei registration certificate at the time of stipulation of the insurance to be entitled to the discounted rate. For info: Dr. Gianvincenzo Nicodemo Tel: 3515674449 Contact us on Fb
- COMMISSIONE SCUOLA APEI | apei
APEI NATIONAL SCHOOL COMMISSION EDUCATION AT SCHOOL THE APEI SCHOOL COMMISSION HAS THE TASK OF EXAMINING THE GOVERNMENT'S PROPOSALS, DIALOGUE WITH THE PARLIAMENTARY COMMITTEES, MAKING PROPOSALS TO THE APEI NATIONAL COUNCIL, BUILDING ALLIANCES AND BEING ADVISORY AND PROPOSITIVE BODY FOR ALL THE ACTIONS CONCERNING THE SCHOOL AND THE SCHOOL SOCIAL-PEDAGOGICAL PROFESSIONALS AT SCHOOL. THE APEI SCHOOL COMMISSION WORKS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL WITH THE MIUR THROUGH THE RELATIVE MINISTERIAL TECHNICAL TABLE AND THE COORDINATION PROVIDED FOR BY POINT 9 OF THE "SUPPORT DECREE" BETWEEN USR AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS FOR THE OPENING OF THE SAFE SCHOOLS ALSO TAKING ADVANTAGE OF PEDAGOGICAL-EDUCATIONAL SUPPORT. PEDAGOGISTS AND PROFESSIONAL SOCIO-PEDAGOGICAL EDUCATORS IN THE SCHOOL APEI GUIDELINES Pedagogists and Educators are professionals with precise scientific and methodological skills who intervene in the natural process of growth and development of the person, with a view to permanent education; they play a fundamental role in primary educational prevention. MIUR PROTOCOL AND ASSOCIATIONS Memorandum of understanding with the associations of pedagogues and educators. Memorandum of Understanding Activation of projects aimed at promoting education in civil, social and solidarity coexistence as an integral part of the training offer signed by the MI and by the associations of pedagogists and educators. CIRCULAR OF MIUR SUPPORT DECREE Specific professional services for support and assistance pedagogical to be addressed in particular to female students, as well as to school staff. SCHOOL YEAR START PROTOCOL Attention to health and psychological and pedagogical-educational support for school staff and students is an indispensable precautionary measure for a correct management of the school year. APEI COMMUNICATION TO SCHOOLS Information note APEI - Professional services for pedagogical support and assistance: Measures to promote didactic activity and to recover the skills and sociability of female students and students in the Covid-19 emergency. SUPPORT DECREE Support Decree - Art. 31 and Ministerial Circular - Professional services for pedagogical support and assistance. MONITOR 440 Monitor440 calls attributable to the actions envisaged by the MIUR-Associations Protocol in particular relating to the fight against educational poverty. OPERATIONAL PROPOSAL APEI Facsimile Notice of selection (based on qualifications and experience) of internal / external expert personnel for the assignment of no. 2 assignments of intellectual work of Pedagogist and Socio-pedagogical Professional Educator in the context of educational and pedagogical support / support activities for pupils, teachers and families.
- Convegno Apei Puglia | apei
Apulia Apulia Conference
- Attestazione di Qualità professionale APEI
L'APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani è iscritta nell'elenco del Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, come associazione che rilascia l'Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale dei Servizi offerti dai Soci. APEI is registered in the list of the Ministry of Economic Development CERTIFICATION OF QUALITY AND QUALIFICATION OF PROFESSIONAL SERVICES (Law No. 4 of 2013) Quality certification of pedagogists and educators services Guarantee for users, opportunities for professionals Pursuant to art. 7 and 8 of the Law 14 January 2013, n. 4, APEI annually authorizes members to use the reference to membership in the association as a mark or certificate of quality and professional qualification of their services, certifying: the regular registration of the professional in the Association; the requirements necessary to be part of the association and compliance with the Code of Ethics; the qualitative and professional qualification standards that members are required to comply with in the exercise of their professional activity in order to maintain membership in the Association; the guarantees provided by the Association to users. and, therefore, the possession of the specific skills to operate as an Educator and / or Pedagogist. Regulation Request Certification
- Bilanci annuali APEI
Bilanci Annuali dell'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani. Associazione nazionale di categoria ai sensi della Legge 4/2013. ANNUAL BALANCE BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 BUDGET 2019 BUDGET 2018 FINANCIAL STATEMENT 2017
- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE APEI | apei
Area dedicata alla formazione a distanza (FAD) dell'APEI Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani. APEI PROFESSIONAL UPDATE ACCESS THE APEI MEMBERS TRAINING PLATFORM Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani Play Video Share Whole Channel This Video Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copy Link Link Copied Now Playing APEI Puglia "Il giudice onorario nel Tribunale per i Minorenni. La prospettiva Pedagogica 00:00 Play Video Now Playing Come si presenta la domanda di iscrizione in albo in Campania? 01:11:42 Play Video Now Playing APEI MARCHE: Contributo al disegno di legge sull'Educazione alla relazione e ai sentimenti 42:02 Play Video Now Playing Ddl Assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Come andrà a finire 01:24:46 Play Video Now Playing APEI TOSCANA - Confronto sul DDL Aloisio "Educazione ai sentimenti e alla relazione" 01:16:59 Play Video Now Playing Un disegno di legge sull'educazione all'affettività 01:08:45 Play Video Now Playing APEI 51:41 Play Video Now Playing AI SENTIMENTI SI EDUCA Riflessioni sul nuovo DDL "Educazione alla Relazione e ai Sentimenti" 01:41:27 Play Video Now Playing La prevenzione educativa primaria: ruoli e funzioni dell’Unità regionale di Pedagogia Scolastica 02:56:44 Play Video Now Playing Educatori e pedagogisti: la libera professione - 11 febbraio 2025 01:15:19 Play Video Now Playing Assistenza all'autonomia e alla comunicazione, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori 01:01:34 Play Video Now Playing Ordine dei Pedagogisti e degli Educatori in LIGURIA: tutte le novità 46:04 Play Video Now Playing INFO POINT APEI SICILIA LEGGE FINANZIARIA 2025 51:07 Play Video Now Playing INFO POINT LEGGE FINANZIARIA EMILIA-ROMAGNA 48:14 Play Video Now Playing A che punto è l'istituzione dell'ordine? 01:02:49 Play Video Now Playing Legge di bilancio 2025. Quali interventi in materia di educazione? 51:10 Play Video Now Playing FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO 00:00 Play Video Now Playing CONCORSO FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO 00:00 Play Video Now Playing DIRETTA STREAMING APEI 00:00 Play Video Now Playing Pedagogiste/i ed Educatori/ci di tutta Italia ... Buon Natale e felice Anno Nuovo! 34:26 Play Video
- PDL ORDINE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI | apei
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" TESTO APPROVATO ALLA CAMERA IN DATA 5 LUGLIO 2023 E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE AL SENATO Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista) 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordina mento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla fami glia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osserva zione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei pro cessi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi mento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di co ordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con va lenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista) 1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordina mento previgente alla data di entrata in vi gore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universi tari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nel l’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, atte stato congiuntamente dalla struttura mede sima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abili tante all’esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente: « 1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche e LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista ». Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico) 1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di li vello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale sociopedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimenta zione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché al l’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 del l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici) 1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti. 2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi) 1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che compor tano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al ser vizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) 1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province auto nome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è con vocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine; b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine; c) predispone e aggiorna il codice de ontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all’articolo 5, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Mini steri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica zione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e de gli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all’articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione del l’Ordine. Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero) 1. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’arti colo 2 rilasciati da università italiane. 2. Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiara zione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane. Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli or- dini regionali e delle province autonome) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nel l’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, en tro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento del l’elezione, il commissario nomina un presi dente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui al l’articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del l’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10: a) per l’albo professionale dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane in istituzioni di particolare rilevanza scienti fica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in mate ria pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposi zioni in materia di stabilizzazione del rap porto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per al meno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a li vello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; b) per l’albo professionale degli educa tori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 di cembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18). Art. 12. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- NEWS APEI
APEI NEWS NOTIZIE ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NEWS
- APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani
L'APEI è l'Associazione nazionale di categoria dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici Italiani e ne promuove il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo, opera ai sensi della Legge n. 4/2013, è inserita negli elenchi del MISE per il rilascio dell'Attestazione di Qualità Association of Italian Pedagogists and Educators Association of Italian Pedagogists and Educators ASSOCIATES APEI is the professional trade association that brings together Pedagogists and professional socio-pedagogical educators from all over Italy to promote their professional role in every working environment and work in accordance with Law 4/2013. It was established in 2007 and over the years has distinguished itself for its political / professional commitment aimed at the legislative recognition of educational professions . He participated in the drafting of DdL 2443 (Iori) and contributed concretely to the approval of Law 205/17 and Law 145/18 which introduce the discipline of the professions of Pedagogist and Professional Socio-pedagogical Educator by defining the working areas. Registered with the MISE, she can issue a certificate of quality of the services offered. Who we are Our History and our objectives for the future of Pedagogy. Members List members and the National Register of Pedagogists and APEI Educators. Associates APEI: a valuable alliance for your profession. Commissions Spaces for analysis, study and reflection on the main work areas Profession Laws, work areas and professional skills. Update Area dedicated to the Update professional of the partners Activities Events and workshops for sharing and professional growth. Contacts Get in touch with the Association e find locations territorial.
- REGISTRO NAZIONALE PEDAGOGISTI EDUCATORI APEI
ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI NATIONAL REGISTER OF APEI EDUCATORS AND PEDAGOGISTS Register of professionals, Apei members, divided into two sections: "Professional Educators Socio Pedagogici" and "Pedagogisti". All members, pedagogues or educators who, at the date of publication of the Register (twice a year), will be in compliance with the Membership will automatically appear in this register. APEI PEDAGOGIST EDUCATORS REGISTERS 2019 Pursuant to art. 7 and 8 of the Law 14 January 2013, n. 4, the API annually authorizes members to use the reference to membership of the association as a trademark or certificate of quality of their professional services, certifying: the regular registration of the professional in the Association; the requirements necessary to be part of the association and compliance with the Code of Ethics; the qualitative and professional qualification standards that members are required to comply with in the exercise of their professional activity in order to maintain membership in the Association; the guarantees provided by the Association to users. and, therefore, the possession of the specific skills to operate as a Professional Socio-Pedagogical Educator and / or Pedagogist pursuant to Law n. 205/2017. Dimissioni da Socio/a
- STATUTO APEI
ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI APEI CONSTITUTIVE ACT AND APEI STATUTE ATTO COSTITUTIVO APEI 2007 STATUTO APEI (Approvato dall'Assemblea Nazionale il 6 Aprile 2019 REGULATIONS